Regolamento interno

della

 Sezione A.R.I. di Udine

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(Come modificato dall' Assemblea del  01/03/2006)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1                  COSTITUZIONE E SCOPI

 

            La Sezione ARI di Udine fu costituita il 20 Giugno 1957.-

In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale e con il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.-

 

Art. 2                  COMPETENZA

 

            Al fine di perseguire gli scopi dell’Associazione e di espletare la propria attività sociale, la Sezione ARI di Udine ha competenza su tutto il territorio provinciale, esclusi i territori dove operano altre Sezioni.-

 

Art. 3                  PATRIMONIO

 

            Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dalla biblioteca;

b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati

    da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);

c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;

d) da beni mobili, arredi e cancelleria;

e) da beni immobili;

f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta

   dal libro Inventario.

 

Art. 4                  AMMISSIONE E QUOTA

 

            Per ottenere l'ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all'Art.9 dello statuto ARI.-

 

Art. 5                  DIRITTI DEI SOCI

 

            I Soci della Sezione ARI che godono di tutti i diritti sociali hanno diritto:

a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione, che nei

    Referendum (solo Soci Effettivi);

b) a ricevere il Notiziario e le altre eventuali pubblicazioni di Sezione;

c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal

    Consiglio Direttivo di Sezione;

d) ad usufruire del servisio QSL;

e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumen-

    tazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le

    modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.-

 

Art. 5bis

 

            I Soci della Sezione debbono svolgere le attività e le prestazioni con-cordate, fornendole a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro i limiti stabiliti dall’Associazione stessa.-

 

Art. 6                  RECESSO ED ESCLUSIONE

 

            Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art.12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.-

 

ORDINAMENTO

TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE

 

Art. 7                  ORGANI

 

            Sono Organi della Sezione:

a) l'Assemblea dei Soci della Sezione;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio Sindacale.-

 

CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 8                  COMPOSIZIONE

 

            Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci Effetvi iscritti alla Sezione che godono di tutti i diritti sociali.-

 

Art 9                   ASSEMBLEA  ORDINARIA

 

            L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno normalmente entro il 30 Aprile e, in motivati casi eccezionali, non oltre il 30 Giugno.-

 

Art. 10    ASSEMBLEA  STRAORDINARIA

 

            L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione, che abbiano il pieno godimento di tutti i diritti sociali. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro e non oltre un mese dalla richiesta.-

 

Art. 11    FORMALITA'  PER LA CONVOCAZIONE

 

            Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonchè il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.-

 

Art. 12    COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

 

            All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul

    funzionamento della Sezione;

b) il Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso e quello

    preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti

    contabili, l'esercizio finanziario inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Di-

    cembre. Dal Rendiconto dovrà risultare con chiarezza e precisione la

    situazione patrimoniale della Sezione;

c) la Relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione

    contabile;

d) gli argomenti eventualmente proposti, sia dal Consiglio Direttivo, sia dal

    Collegio Sindacale.-

            L'Assemblea elegge, tra i Soci proposti dal Consiglio Direttivo, il Rappresentante e il Delegato di Sezione in seno al Comitato Regionale. Può altresì nominare il candidato Sindaco di cui all’Art. 8 del regolamento del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.-

 

CAPO II° - CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 13    COMPOSIZIONE

 

            Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali.-

            Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi componenti:

a) il Presidente;

b) un Vice Presidente;

c) un Segretario;

d) un Tesoriere.-

            I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.-

 

Art. 14    ELEZIONE

 

            Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio:

a) l'elenco del Soci della Sezione che godono dei diritti sociali;

b) la scheda di votazione;

c) l'elenco dei candidati, ove ce ne siano;

d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.-

            Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati per iscritto al Collegio Sindacale entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.-

 

Art. 15    CONVOCAZIONE

 

            Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonchè l'Ordine del Giorno della riunione, dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato anche ai Sindaci, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.-

            In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con preavviso di almeno 24 ore.-

            Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.-

            Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in casi eccezionali, indire riunioni a porte chiuse e, in tali casi, sottoporre a secretazione il relativo verbale.-

 

Art. 16    POTERI

 

            Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per Statuto ARI, non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.  In particolare, il Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri componenti, provvederà a nominare i responsabili dei vari settori di attività di sezione, che dovranno operare in concerto con il Consiglio Direttivo.-

            Il Presidente del Consiglio Direttivo dà il proprio parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI; in caso di parere negativo la prevista motivazione dovrà essere espressa mediante delibera del Consiglio Direttivo.-

 

Art. 17    VALIDITA' DELLE ADUNANZE

 

            Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.-

            Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.-

 

Art. 18    ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

 

            In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per  tre volte in un anno, od in caso di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla naturale scadenza del triennio del Consiglio Direttivo decaduto.-

 

CAPO III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

 

Art. 19    LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

 

            Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico Verbale nel libro delle adunanze. Ogni Verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e controfirmato dal Presidente del Collegio Sindacale. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze  dell'Assemblea dei Soci. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi la Sede , portata a conoscenza dei Soci tramite circolare.-

            I suddetti libri saranno sempre a disposizione dei Soci che facciano richiesta di prenderne visione secondo lo specifico regolamento che verrà emanato dal Collegio Sindacale.-

 

Art. 20    LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO

 

            La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui al precedente Art.19:

a) libro Giornale con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata

    e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione con-

    tabile. A giusiticazione delle spese devono essere conservati gli originali

    dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture ricevute, note, ecc.).

b) libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed

    immobili di proprietà della Sezione.

 

Art. 21    LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

 

            La Sezione , quando lo ritenga opportuno, e con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori di cui agli Art.19 e 20, potrà tenere anche altri libri sociali per lo svolgimento delle proprie attività.-

 

CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 22    ELEZIONI

 

            Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e con le stesse modalità per questo previste dall’Art.14. E' compito del Collegio Sindacale indire ed organizzare le suddette elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.-

 

Art. 23    POTERI

 

            Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla amministazione della Sezione, nonchè sulle votazioni a referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.-

 

Art. 24    VACANZA DEI SINDACI

 

            In caso di vacanza di Sindaci, subentrano in carica i Sindaci Supplenti; il supplente così divenuto Sindaco Effettivo, durerà in carica fino allo scadere del triennio in corso. In caso di vacanza di più di due Sindaci, i membri rimanenti dovranno provvedere ad indire il referendum per il rinnovo dell’intero Collegio Sindacale che durerà in carica fino allo scadere del triennio  in corso.-

 

Art. 25    GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

 

            Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.-

 

CAPO V° - VOTAZIONI E DELIBERE

 

Art. 26    VOTAZIONI E DELIBERE

 

            Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.-

 

Art. 27    VOTAZIONI PER REFERENDUM ED IN ASSEMBLEA

 

            Le votazioni per Referendum, ad eccezione di quelle di cui all'Art.14, sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo, all'uopo, trasmette ai Soci apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.-

            a)- Con Referendum personale segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi della Sezione aventi il pieno godimento dei diritti sociali, debbono avvenire le votazioni per:

1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri 

    effettivi più i due supplenti del Collegio Sindacale;

2) lo scioglimento della Sezione;

3) l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la

    Sezione.-

            b)- Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese dall'Assemblea dei Sosi. In particolare dovrà essere approvata dall'Assemblea qualsiasi revisione o modifica del presente Regolamento.-

 

Art. 28    CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

 

            Qualora le votazioni per referendum avvengano per posta a mezzo lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima lettera ai Soci. Entro il termine fissato per le votazioni, i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.-

 

Art. 29    SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

 

            Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto Verbale, firmato dai Sindaci.-

 

Art. 30    PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

 

            In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona o mediante delega scritta nel numero massimo di due deleghe per ciascun Socio. La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.-

            Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione, che dovrà essere fissata a distanza di almeno 24 ore. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti di persona o per delega scritta.-

 

Art. 31    ORGANI DELL'ASSEMBLEA

 

            L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.-

 

 

Art. 32    VERBALE DI ASSEMBLEA

 

            Di ogni Assemblea deve essere redatto Verbale a cura del Segretario, come previsto dall'Art.19 del presente Regolamento. Ogni Verbele deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e controfirmato dal Presidente del Collegio Sindacale.-

 

Art. 33    OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

 

            Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica provvede, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, a convocare i nuovi eletti, disponendo per tutti gli edempimenti relativi al passaggio delle consegne.-

            Il Presidente neoeletto deve provvedere, entro 15 giorni dalla avvenuta nomina, a comunicare la composizione del Consiglio Direttivo e la distribuzione delle cariche al suo interno, sia alla Sede centrale di Milano, che al proprio Comitato Regionale. Analogamente si procederà per quanto riguarda il Collegio Sindacale.-

 

TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA

 

Art. 34  PRESIDENTE

 

            Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.-

            Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.-

 

Art. 35    SEGRETARIO E TESORIERE

 

            Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonchè nel Consiglio Direttivo.-

            Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto corrente bancario e/o postale.-

            Il Consiglio Direttivo può individuare in una unica persona la carica di Segretario e di Tesoriere.-

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 36    EFFICACIA OBBLIGATORIA

 

            L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci della Sezione: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali.-

            Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto sociale ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.-

            Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione. Dello stesso dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonchè a tutti i nuovi iscritti.-

            Spetta al Collegio Sindacale ogni intervento per derimere questioni interpretative relative al presente regolamento e per sopperire temporaneamente a norme eventualmente contrastanti o inapplicabili, in attesa di proporre la modifica alla prima Assemblea raggiungibile.-

 

Art. 37    SANZIONI DISCIPLINARI

 

            I Soci che si rendano imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art.5:-

 

Art. 38    SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

 

            In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da Inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'ARI.-

            In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.-

 

                                                            Approvato dall'Assemblea dei Soci

                                                       01/03/2006