|
Regolamento interno della Sezione A.R.I. di Udine (Clicca qui per prelevare il file PDF)
|
|
(Come modificato dall' Assemblea del 01/03/2006)
|
|
DISPOSIZIONI
GENERALI Art.
1
COSTITUZIONE E SCOPI
In
base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24
Novembre 1977, n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di
attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo
scopo di cooperare con Art.
2
COMPETENZA
Al fine di perseguire gli scopi dell’Associazione e di espletare la
propria attività sociale, Art.
3
PATRIMONIO
Il patrimonio della Sezione è costituito: a)
dalla biblioteca; b)
da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati
da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o
giuridiche); c)
da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie; d)
da beni mobili, arredi e cancelleria; e)
da beni immobili; f)
da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c), d), e),
risulta
dal libro Inventario. Art.
4
AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l'ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità
di cui all'Art.9 dello statuto ARI.- Art.
5
DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione ARI che godono di tutti i diritti sociali hanno
diritto: a)
a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione, che nei
Referendum (solo Soci Effettivi); b)
a ricevere il Notiziario e le altre eventuali pubblicazioni di Sezione; c)
a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal
Consiglio Direttivo di Sezione; d)
ad usufruire del servisio QSL; e)
ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumen-
tazioni varie di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e
con le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione.- Art.
5bis
I Soci della Sezione debbono svolgere le attività e le prestazioni
con-cordate, fornendole a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il
diritto al rimborso delle spese sostenute, entro i limiti stabiliti
dall’Associazione stessa.- Art.
6
RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art.12
lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e
l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.- ORDINAMENTO TITOLO
I° - ORGANI DELLA SEZIONE Art.
7
ORGANI
Sono Organi della Sezione: a)
l'Assemblea dei Soci della Sezione; b)
il Consiglio Direttivo; c)
il Collegio Sindacale.- CAPO
I° - ASSEMBLEA DEI SOCI Art.
8
COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie. Sono composte da tutti i
Soci Effetvi iscritti alla Sezione che godono di tutti i diritti sociali.- Art
9
ASSEMBLEA
ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno normalmente
entro il 30 Aprile e, in motivati casi eccezionali, non oltre il 30 Giugno.- Art.
10
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il
Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando
ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci
Effettivi iscritti alla Sezione, che abbiano il pieno godimento di tutti i
diritti sociali. In tal caso il Consiglio Direttivo deve convocare
l’Assemblea entro e non oltre un mese dalla richiesta.- Art.
11
FORMALITA' PER
Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora
ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonchè il relativo
Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci
mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera
semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.- Art.
12
COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti: a)
la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul
funzionamento della Sezione; b)
il Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso e quello
preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli
effetti
contabili, l'esercizio finanziario inizierà il 1° Gennaio e
terminerà il 31 Di-
cembre. Dal Rendiconto dovrà risultare con chiarezza e precisione la
situazione patrimoniale della Sezione; c)
contabile; d)
gli argomenti eventualmente proposti, sia dal Consiglio Direttivo, sia dal
Collegio Sindacale.-
L'Assemblea elegge, tra i Soci proposti dal Consiglio Direttivo, il
Rappresentante e il Delegato di Sezione in seno al Comitato Regionale. Può
altresì nominare il candidato Sindaco di cui all’Art. 8 del regolamento
del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.- CAPO
II° - CONSIGLIO DIRETTIVO Art.
13
COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti
per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della
Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali.-
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi componenti: a)
il Presidente; b)
un Vice Presidente; c)
un Segretario; d)
un Tesoriere.-
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari
e possono essere rieletti.- Art.
14
ELEZIONE
Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale
provvede ad inviare, a mezzo di lettera semplice, a ciascun Socio: a)
l'elenco del Soci della Sezione che godono dei diritti sociali; b)
la scheda di votazione; c)
l'elenco dei candidati, ove ce ne siano; d)
una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.-
Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati per
iscritto al Collegio Sindacale entro il termine stabilito dal Collegio
Sindacale stesso.- Art.
15
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La
data e l'ora della convocazione, nonchè l'Ordine del Giorno della riunione,
dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto
e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato
anche ai Sindaci, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni senza
diritto di voto.-
In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può
convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con preavviso di
almeno 24 ore.-
Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del
Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.-
Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in casi eccezionali,
indire riunioni a porte chiuse e, in tali casi, sottoporre a secretazione il
relativo verbale.- Art.
16
POTERI
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per
Statuto ARI, non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
In particolare, il Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri
componenti, provvederà a nominare i responsabili dei vari settori di
attività di sezione, che dovranno operare in concerto con il Consiglio
Direttivo.-
Il Presidente del Consiglio Direttivo dà il proprio parere
sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI; in caso di parere negativo la
prevista motivazione dovrà essere espressa mediante delibera del Consiglio
Direttivo.- Art.
17
VALIDITA' DELLE ADUNANZE
Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta
la presenza di almeno quattro membri; l'adunanza sarà presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del
Segretario.-
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di
parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.- Art.
18
ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in
un anno, od in caso di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua
sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un
massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove
elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo, che rimarrà in
carica per il tempo mancante alla naturale scadenza del triennio del
Consiglio Direttivo decaduto.- CAPO
III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI Art.
19
LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto
sintetico Verbale nel libro delle adunanze. Ogni Verbale sarà firmato dal
Presidente e dal Segretario e controfirmato dal Presidente del Collegio
Sindacale. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze
dell'Assemblea dei Soci. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi
I suddetti libri saranno sempre a disposizione dei Soci che facciano
richiesta di prenderne visione secondo lo specifico regolamento che verrà
emanato dal Collegio Sindacale.- Art.
20
LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO
a)
libro Giornale con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata
e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione
con-
tabile. A giusiticazione delle spese devono essere conservati gli
originali
dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture ricevute, note,
ecc.). b)
libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed
immobili di proprietà della Sezione. Art.
21
LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
CAPO
IV° - COLLEGIO SINDACALE Art.
22
ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due
Supplenti eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci
Effettivi della Sezione, aventi il godimento di tutti i diritti sociali. I
Sindaci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Le
elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del
Consiglio Direttivo e con le stesse modalità per questo previste
dall’Art.14. E' compito del Collegio Sindacale indire ed organizzare le
suddette elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.- Art.
23
POTERI
Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla
amministazione della Sezione, nonchè sulle votazioni a referendum. In
particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei
voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.- Art.
24
VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di Sindaci, subentrano in carica i Sindaci
Supplenti; il supplente così divenuto Sindaco Effettivo, durerà in carica
fino allo scadere del triennio in corso. In caso di vacanza di più di due
Sindaci, i membri rimanenti dovranno provvedere ad indire il referendum per
il rinnovo dell’intero Collegio Sindacale che durerà in carica fino allo
scadere del triennio in corso.- Art.
25
GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo
rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari
incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo
rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.- CAPO
V° - VOTAZIONI E DELIBERE Art.
26
VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.- Art.
27
VOTAZIONI PER REFERENDUM ED IN ASSEMBLEA
Le votazioni per Referendum, ad eccezione di quelle di cui
all'Art.14, sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea
dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire
il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio
Direttivo, all'uopo, trasmette ai Soci apposita scheda sotto il controllo
dei Sindaci.-
a)- Con Referendum personale segreto e diretto tra tutti i Soci
Effettivi della Sezione aventi il pieno godimento dei diritti sociali,
debbono avvenire le votazioni per: 1)
la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri
effettivi più i due supplenti del Collegio Sindacale; 2)
lo scioglimento della Sezione; 3)
l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la
Sezione.-
b)- Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo,
possono essere prese dall'Assemblea dei Sosi. In particolare dovrà essere
approvata dall'Assemblea qualsiasi revisione o modifica del presente
Regolamento.- Art.
28
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per referendum avvengano per posta a mezzo
lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi
25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima lettera ai
Soci. Entro il termine fissato per le votazioni, i Soci possono inviare a
mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono
provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni
appositamente indicati dalla Sezione.- Art.
29
SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono
le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci,
controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci
Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto Verbale, firmato dai
Sindaci.- Art.
30
PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o
Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più
uno dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona o
mediante delega scritta nel numero massimo di due deleghe per ciascun Socio.
La stessa percentuale (50% + 1) è richiesta per la validità delle
deliberazioni.-
Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda
convocazione, che dovrà essere fissata a distanza di almeno 24 ore. In
questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la
maggioranza dei presenti di persona o per delega scritta.- Art.
31
ORGANI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa
funge da Segretario il Segretario di Sezione.- Art.
32
VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve essere redatto Verbale a cura del Segretario,
come previsto dall'Art.19 del presente Regolamento. Ogni Verbele deve essere
firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e controfirmato dal
Presidente del Collegio Sindacale.- Art.
33
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica provvede, entro 15
giorni dalla data delle elezioni, a convocare i nuovi eletti, disponendo per
tutti gli edempimenti relativi al passaggio delle consegne.-
Il Presidente neoeletto deve provvedere, entro 15 giorni dalla
avvenuta nomina, a comunicare la composizione del Consiglio Direttivo e la
distribuzione delle cariche al suo interno, sia alla Sede centrale di
Milano, che al proprio Comitato Regionale. Analogamente si procederà per
quanto riguarda il Collegio Sindacale.- TITOLO
II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA Art.
34 PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in
caso di assenza di quest'ultimo.- Art.
35
SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario è responsabile dell'amministrazione della Sezione,
provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive
disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del
Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione
della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria, nonchè nel Consiglio Direttivo.-
Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Sezione, ne
risponde al Collegio Sindacale e sottoscrive gli atti relativi. Può essere
delegato alla firma, disgiuntamente da quella del Presidente, sul conto
corrente bancario e/o postale.-
Il Consiglio Direttivo può individuare in una unica persona la
carica di Segretario e di Tesoriere.- DISPOSIZIONI
FINALI Art.
36
EFFICACIA OBBLIGATORIA
L'osservanza del presente Regolamento è obbligatoria per tutti i
Soci della Sezione: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e
dalla data di approvazione, per i Soci attuali.-
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa
riferimento allo Statuto sociale ARI vigente, al Regolamento di Attuazione,
al Regolamento del Comitato Regionale.-
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione. Dello stesso
dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonchè a tutti i nuovi iscritti.-
Spetta al Collegio Sindacale ogni intervento per derimere questioni
interpretative relative al presente regolamento e per sopperire
temporaneamente a norme eventualmente contrastanti o inapplicabili, in
attesa di proporre la modifica alla prima Assemblea raggiungibile.- Art.
37
SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci che si rendano imputabili di gravi colpe verso Art.
38
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da
Inventario ed ogni altra voce attiva sono devoluti, dopo la loro
liquidazione, alla Sede Centrale dell'ARI.-
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo
tra i Soci.-
Approvato dall'Assemblea dei
Soci 01/03/2006
|