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Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione ARI di Udine fu
costituita il 20 Giugno 1957.-
In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con
D.P.R. 24 Novembre 1977, n° 1105 e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato
Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale e con il Comitato
Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior
conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.-
Art. 2 COMPETENZA
Al fine di
perseguire gli scopi dell’Associazione e di espletare la propria attività
sociale, la Sezione
ARI di Udine ha competenza su tutto il territorio provinciale,
esclusi i territori dove operano altre Sezioni.-
Art. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio
della Sezione è costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente
effettuati
da Soci o da terzi
(siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni
varie;
d) da beni mobili, arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che, non previsto espressamente alle lettere c),
d), e), risulta
dal libro
Inventario.
Art.
4 AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere
l'ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all'Art.9 dello
statuto ARI.-
Art.
5 DIRITTI DEI SOCI
I Soci della
Sezione ARI che godono di tutti i diritti sociali hanno diritto:
a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di
Sezione, che nei
Referendum (solo Soci
Effettivi);
b) a ricevere il Notiziario e le altre eventuali pubblicazioni di
Sezione;
c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme
stabilite dal
Consiglio Direttivo di
Sezione;
d) ad usufruire del servisio QSL;
e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche
e le strumen-
tazioni varie di
proprietà della Sezione, secondo le disposizioni e con le
modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo di Sezione.-
Art. 5bis
I Soci della
Sezione debbono svolgere le attività e le prestazioni con-cordate, fornendole a
titolo personale, volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle
spese sostenute, entro i limiti stabiliti dall’Associazione stessa.-
Art.
6 RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e
l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art.12 lettera a) e b) dello
Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla
Sezione ARI di appartenenza.-
ORDINAMENTO
TITOLO I° - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 ORGANI
Sono Organi
della Sezione:
a) l'Assemblea dei Soci della Sezione;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio Sindacale.-
CAPO I° - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 COMPOSIZIONE
Le Assemblee
sono Ordinarie o Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci Effetvi iscritti
alla Sezione che godono di tutti i diritti sociali.-
Art 9 ASSEMBLEA
ORDINARIA
L'Assemblea
Ordinaria è convocata una volta all'anno normalmente entro il 30 Aprile e, in
motivati casi eccezionali, non oltre il 30 Giugno.-
Art. 10 ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L'Assemblea
Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il
Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata
richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione,
che abbiano il pieno godimento di tutti i diritti sociali. In tal caso il
Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro e non oltre un mese dalla
richiesta.-
Art. 11 FORMALITA'
PER LA
CONVOCAZIONE
Il Consiglio
Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo
dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonchè il relativo Ordine del Giorno.
Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di
convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni
prima della data dell'Assemblea stessa.-
Art. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea
Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:
a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e
sul
funzionamento della
Sezione;
b) il Rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario decorso e
quello
preventivo
dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti
contabili, l'esercizio
finanziario inizierà il 1° Gennaio e terminerà il 31 Di-
cembre. Dal Rendiconto
dovrà risultare con chiarezza e precisione la
situazione patrimoniale
della Sezione;
c) la
Relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della
gestione
contabile;
d) gli argomenti eventualmente proposti, sia dal Consiglio
Direttivo, sia dal
Collegio
Sindacale.-
L'Assemblea
elegge, tra i Soci proposti dal Consiglio Direttivo, il Rappresentante e il
Delegato di Sezione in seno al Comitato Regionale. Può altresì nominare il
candidato Sindaco di cui all’Art. 8 del regolamento del Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia.-
CAPO
II° - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 COMPOSIZIONE
Il Consiglio
Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto,
personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione, aventi il godimento di
tutti i diritti sociali.-
Il Consiglio
Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi componenti:
a) il Presidente;
b) un Vice Presidente;
c) un Segretario;
d) un Tesoriere.-
I componenti del
Consiglio Direttivo durano in carica tre anni solari e possono essere
rieletti.-
Art. 14 ELEZIONE
Per l'elezione
del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare, a mezzo di
lettera semplice, a ciascun Socio:
a) l'elenco del Soci della Sezione che godono dei diritti
sociali;
b) la scheda di votazione;
c) l'elenco dei candidati, ove ce ne siano;
d) una busta preindirizzata per la restituzione della
scheda.-
Le candidature
dovranno essere presentate dagli interessati per iscritto al Collegio Sindacale
entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.-
Art. 15 CONVOCAZIONE
Il Consiglio
Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l'ora della convocazione, nonchè l'Ordine del Giorno
della riunione, dovranno essere rese note almeno sette giorni prima, mediante
avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve
essere inviato anche ai Sindaci, che hanno facoltà di partecipare alle riunioni
senza diritto di voto.-
In caso di
urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i
Consiglieri ed i Sindaci, con preavviso di almeno 24 ore.-
Tutti i Soci
possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza
aver diritto di parola o di voto.-
Il Presidente
del Consiglio Direttivo può, in casi eccezionali, indire riunioni a porte chiuse
e, in tali casi, sottoporre a secretazione il relativo verbale.-
Art. 16 POTERI
Al Consiglio
Direttivo spettano tutti i poteri che, per legge o per Statuto ARI, non siano di
esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
In particolare, il Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei propri
componenti, provvederà a nominare i responsabili dei vari settori di attività di
sezione, che dovranno operare in concerto con il Consiglio Direttivo.-
Il Presidente
del Consiglio Direttivo dà il proprio parere sull'ammissione degli aspiranti
Soci ARI; in caso di parere negativo la prevista motivazione dovrà essere
espressa mediante delibera del Consiglio Direttivo.-
Art.
17
VALIDITA' DELLE ADUNANZE
Per la validità
delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro
membri; l'adunanza sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice
Presidente, con l'assistenza del Segretario.-
Le delibere
saranno valide se prese a maggioranza di voti: in caso di parità prevarrà il
voto del Presidente o di chi ne fa le veci.-
Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di
assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, od in caso
di vacanza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante
surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri,
dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il
Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla naturale
scadenza del triennio del Consiglio Direttivo decaduto.-
CAPO III° - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE
DELIBERAZIONI
Di ogni riunione
del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico Verbale nel libro delle
adunanze. Ogni Verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario e
controfirmato dal Presidente del Collegio Sindacale. Identiche formalità si
devono esperire nel libro delle adunanze
dell'Assemblea dei Soci. Copia dei verbali del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione e, ove manchi
la Sede , portata
a conoscenza dei Soci tramite circolare.-
I suddetti libri
saranno sempre a disposizione dei Soci che facciano richiesta di prenderne
visione secondo lo specifico regolamento che verrà emanato dal Collegio
Sindacale.-
Art. 20 LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere, oltre
ai libri di cui al precedente Art.19:
a) libro Giornale con la registrazione cronologica delle
operazioni di entrata
e di uscita di denaro,
con indicazione singola di ogni operazione con-
tabile. A
giusiticazione delle spese devono essere conservati gli originali
dei documenti relativi
(lettere, telegrammi, fatture ricevute, note, ecc.).
b) libro Inventario, nel quale devono essere riportati tutti i
beni mobili ed
immobili di proprietà
della Sezione.
Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione , quando lo ritenga
opportuno, e con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori di cui agli
Art.19 e 20, potrà tenere anche altri libri sociali per lo svolgimento delle
proprie attività.-
CAPO IV° - COLLEGIO SINDACALE
Art. 22 ELEZIONI
Il Collegio
Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e da due Supplenti eletti per
Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi della Sezione,
aventi il godimento di tutti i diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre
anni solari e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale
avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo e con le stesse
modalità per questo previste dall’Art.14. E' compito del Collegio Sindacale
indire ed organizzare le suddette elezioni due mesi prima della scadenza del
mandato.-
Art.
23
POTERI
Il Collegio
Sindacale esercita il controllo generale sulla amministazione della Sezione,
nonchè sulle votazioni a referendum. In particolare controlla l'organizzazione
del referendum e lo scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno
o più Soci.-
Art. 24 VACANZA DEI SINDACI
In caso di
vacanza di Sindaci, subentrano in carica i Sindaci Supplenti; il supplente così
divenuto Sindaco Effettivo, durerà in carica fino allo scadere del triennio in
corso. In caso di vacanza di più di due Sindaci, i membri rimanenti dovranno
provvedere ad indire il referendum per il rinnovo dell’intero Collegio Sindacale
che durerà in carica fino allo scadere del triennio in corso.-
Art. 25 GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche
sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per
l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal
Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito
all'atto del conferimento dell'incarico.-
CAPO V° - VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni
avvengono in Assemblea o per Referendum.-
Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM ED IN ASSEMBLEA
Le votazioni per
Referendum, ad eccezione di quelle di cui all'Art.14, sono indette dal Consiglio
Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio
Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto
assembleare. Il Consiglio Direttivo, all'uopo, trasmette ai Soci apposita scheda
sotto il controllo dei Sindaci.-
a)- Con
Referendum personale segreto e diretto tra tutti i Soci Effettivi della Sezione
aventi il pieno godimento dei diritti sociali, debbono avvenire le votazioni
per:
1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre
membri
effettivi più i due
supplenti del Collegio Sindacale;
2) lo scioglimento della Sezione;
3) l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale
importanza per la
Sezione.-
b)- Tutte le
altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo, possono essere prese
dall'Assemblea dei Sosi. In particolare dovrà essere approvata dall'Assemblea
qualsiasi revisione o modifica del presente Regolamento.-
Art.
28
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le
votazioni per referendum avvengano per posta a mezzo lettera semplice, le stesse
non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro
postale di spedizione dell'ultima lettera ai Soci. Entro il termine fissato per
le votazioni, i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con
il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della
stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.-
Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la
regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione
della scheda, ne predispongono l'invio ai Soci, controllano le operazioni di
scrutinio assistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere
redatto Verbale, firmato dai Sindaci.-
Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima
convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare
quando sia presente il cinquanta per cento più uno dei Soci Effettivi della
Sezione intervenuti all'Assemblea di persona o mediante delega scritta nel
numero massimo di due deleghe per ciascun Socio. La stessa percentuale (50% + 1)
è richiesta per la validità delle deliberazioni.-
Qualora tale
percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione, che dovrà
essere fissata a distanza di almeno 24 ore. In questo caso, per la validità
delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti di persona o per
delega scritta.-
Art.
31
ORGANI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il
Segretario di Sezione.-
Art. 32 VERBALE DI ASSEMBLEA
Di ogni
Assemblea deve essere redatto Verbale a cura del Segretario, come previsto
dall'Art.19 del presente Regolamento. Ogni Verbele deve essere firmato dal
Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e controfirmato dal Presidente del
Collegio Sindacale.-
Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il Presidente
del Consiglio Direttivo in carica provvede, entro 15 giorni dalla data delle
elezioni, a convocare i nuovi eletti, disponendo per tutti gli edempimenti
relativi al passaggio delle consegne.-
Il Presidente
neoeletto deve provvedere, entro 15 giorni dalla avvenuta nomina, a comunicare
la composizione del Consiglio Direttivo e la distribuzione delle cariche al suo
interno, sia alla Sede centrale di Milano, che al proprio Comitato Regionale.
Analogamente si procederà per quanto riguarda il Collegio Sindacale.-
TITOLO II° - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 PRESIDENTE
Il Presidente
rappresenta la
Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio; sottoscrive gli atti
sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i
contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.-
Il Vice
Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di
quest'ultimo.-
Art. 35 SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario è
responsabile dell'amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di
corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.
Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre
all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di
Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonchè nel Consiglio
Direttivo.-
Il Tesoriere è
responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale
e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma, disgiuntamente
da quella del Presidente, sul conto corrente bancario e/o postale.-
Il Consiglio
Direttivo può individuare in una unica persona la carica di Segretario e di
Tesoriere.-
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA
L'osservanza del
presente Regolamento è obbligatoria per tutti i Soci della Sezione: dalla data
della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i
Soci attuali.-
Per quanto non
espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto
sociale ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato
Regionale.-
Il presente
Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da
parte dell'Assemblea dei Soci della Sezione. Dello stesso dovrà esserne data
copia a tutti i Soci, nonchè a tutti i nuovi iscritti.-
Spetta al
Collegio Sindacale ogni intervento per derimere questioni interpretative
relative al presente regolamento e per sopperire temporaneamente a norme
eventualmente contrastanti o inapplicabili, in attesa di proporre la modifica
alla prima Assemblea raggiungibile.-
Art.
37
SANZIONI DISCIPLINARI
I Soci che si
rendano imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti,
con delibera del Consiglio Direttivo, al Comitato Regionale che, dopo aver
sentito gli interessati ed aver accertato la fondatezza dei fatti contestati,
può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo
Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i
diritti sociali di cui all'Art.5:-
Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di
scioglimento della Sezione, i beni risultanti da Inventario ed ogni altra voce
attiva sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale
dell'ARI.-
In ogni caso non
si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i Soci.-
Approvato dall'Assemblea dei
Soci
01/03/2006
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